Statuto A.O.P.C.A.

Atto costitutivo

DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE
A.O.P.C.A. “LUDOVICO NOIA”
Addì ventiquattro del mese di marzo dell’anno duemilacinque si sono riuniti a Trebisacce in Via Don Lorenzo Milani,10 i signori:
  1. Noia Salvatore, nato a San Lorenzo Bellizzi (cs) il 18.11.1959, residente a Trebisacce (cs) in via Don Lorenzo Milani, di professione Insegnante Cod. Fiscale NOI SVT 59S 18H 961G
  2. Noia Francesco, nato a San Lorenzo Bellizzi (cs) il 27.03.1955, residente a Trebisacce (cs) in via Don Lorenzo Milani, di professione Insegnante Cod. Fiscale NOI FNC 55C 27H 961A
  3. Noia Renato, nato a Trebisacce (cs) il 13.09.1970, residente a Trebisacce in via Don Lorenzo Milani, di professione Insegnante Cod. Fiscale NOI RNT 70P 13L 353L
  4. Noia Ludovico, nato a Rossano (cs) il 25.11.1986 residente a Trebisacce (cs) in via Don Lorenzo Milani, di professione Studente Cod. Fiscale NOI LVC 86S 25H 579U
  5. Vincenzi Maria, nata a San Lorenzo Bellizzi (cs) il 01.08.1932, residente a Trebisacce (cs) in via Ugo Foscolo, di professione Pensionata Cod. Fiscale VNC MRA 32M 41H 961J
Scopo della riunione è la costituzione di una associazione di promozione della cultura e dell’arte denominata ASSOCIAZIONE ONLUS di PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE “A.O.P.C.A. LUDOVICO NOIA” il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

I sopraelencati signori sono di fatto soci fondatori della stessa associazione.
Presidente viene nominato il Signor Noia Francesco
Vice Presidente viene nominato il Signor Noia Salvatore
Segretario viene nominato il Signor Noia Renato
Presidente Onorario viene nominata la Sig.ra Vincenzi Maria
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell’ordine:

1. Noia Salvatore (firma) ________________________________
2. Noia Francesco (firma) ________________________________
3. Noia Renato (firma) ________________________________
4. Noia Ludovico (firma) ________________________________
5. Vincenzi Maria (firma) _________________________________

STATUTO

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
Art. 1 È costituita l’associazione - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - in breve denominata come ASSOCIAZIONE ONLUS di PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE “A.O.P.C.A. LUDOVICO NOIA”, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Onlus che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
Art. 2 L’associazione ha sede legale in Trebisacce (CS), Via dei Massari ex Via dei Frantoi (centro storico), ed ha durata a tempo illimitato.
Art. 3 L’associazione non ha fini di lucro ed è apartitica.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.4 L’associazione ONLUS di PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE “A.O.P.C.A.LUDOVICO NOIA”, persegue esclusivamente finalità di utilità culturale e sociale.
Scopo preminente dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore n°9 - PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE (art. 10 del D.Lgs. 460/97) ed in particolare lo scopo è:
-Gestione di un MUSEO DELL’ARTE OLEARIA e cultura contadina dato in comodato, come da scrittura privata, dagli eredi Noia di Trebisacce (Noia Francesco, Noia Salvatore, Noia Renato).
I musei, com`è noto sono il luogo della memoria e costituiscono una enorme ricchezza per gli appartenenti all`intero genere umano che, anche grazie a queste istituzioni, possono raccordarsi alle vicende passate del proprio gruppo sociale, insomma alla propria Storia. In questo caso, è esclusivamente frutto della passione di un gruppo di privati che solo per amore della Storia, per amore familiare e per altruismo ha deciso di fondarne uno dando in comodato gratuito sia l’immobile che le attrezzature esistenti all’interno dello stesso.
-Attività culturali e sociali
-L`Associazione potrà intraprendere iniziative di carattere divulgativo, sociale, culturale, ricreativo e potrà organizzare convegni, manifestazioni, mostre e rassegne.
-L`Associazione potrà organizzare, inoltre, corsi, seminari, stage, escursioni per favorire ed incrementare la conoscenza del territorio.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 5 L’associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di utilità sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità. L’associazione inoltre porrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di utilità sociale.
Art.6 L’associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all’anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus.
SOCI
Art.7 Possono far parte dell’associazione tutti coloro i quali intendono impegnarsi personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini di utilità sociale previsti dal presente statuto. Sono soci di diritto tutti gli eredi della famiglia Noia con il relativo cognome “Noia”.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Art. 8 Tutti i soci hanno diritto a ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità un anno, fatto salvo solo i soci minorenni, di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.
Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell`associazione. La notifica delle attività dell’associazione può avvenire o attraverso invio all’associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell’associazione stessa.
Art. 9 I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio direttivo, ed all’osservanza dello statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Art. 10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;
in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell’associazione valutata dal consiglio direttivo sulla base di indici oggettivi.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11 Gli organi dell’associazione sono:
l’assemblea dei soci;
il consiglio direttivo;
il presidente;
il collegio dei revisori.
Art. 12 All’assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;
approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli altri organi dell’associazione;
deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto affisso, almeno dieci giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.
Art.13 L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, almeno una volta all’anno.
Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
approva il rendiconto economico finanziario dell’anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;
delibera su tutte le questioni attinenti la gestione per l’anno sociale e la vita associativa, ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell’assemblea straordinaria dei soci.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.
Art. 14 L’assemblea straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell’associazione; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.
Art. 15 Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.
Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
Art. 17 Il Consiglio direttivo, è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove eletti dall’assemblea fra i soci, e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
Art. 18 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Art. 19 Il Consiglio direttivo:
redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art. 20 Al Presidente del Consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il Consiglio direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 21 Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:
dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
dai contributi annuali e straordinari degli associati;
dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Art. 22 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.
Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
Art. 23 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti all’associazione.
I libri dell’associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’associazione a spese del richiedente.
Art. 24 In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l’associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’art. 25 del D.Lgs. 460/97.
Art. 25 Il rendiconto economico e finanziario dell’associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di aprile successivo.
Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Art. 26 Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 27 Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
Art. 28 In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art. 30 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.


Il Presidente Il Segretario
prof. Noia Francesco dott.Noia Renato

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Dell’ASSOCIAZIONE ONLUS di PROMOZIONE della CULTURA e DELL’ARTE A.O.P.C.A. “LUDOVICO NOIA”
Via dei Massari (Centro Storico) 87075 TREBISACCE (CS)
-Adeguamento Statuto-
(già registrato in Amendolara Ufficio delle Entrate al N° 571 serie 3 in data 05/04/2005)

Il giorno 7 luglio 2005, alle ore 16,00, nei locali dell’Associazione si è riunita l’Assemblea dello stesso ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) modifiche statutarie per adeguamento comunicazione Agenzia Entrate – Direzione Regionale della Calabria, prot. n.11762/2005;
2) varie ed eventuali.
Il Presidente constatata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i soci chiama a verbalizzare la presente seduta assembleare il Segretario Noia Renato.
Sul punto 1) dell’o.d.g., l’Assemblea, dopo ampia discussione, al fine di adeguare lo Statuto dell’Associazione alle indicazioni contenute nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria, prot. n. 11762/2005, recante diniego di iscrizione all’Anagrafe delle O.N.L.U.S., delibera all’unanimità di modificare l’art.4, commi 1, 2 e 3, dello stesso Statuto per come segue:
“Art.4 L’Associazione ONLUS di PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE “A.O.P.C.A. LUDOVICO NOIA” persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate.
Scopo preminente dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore n°9 – PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE (art.10 del D.Lgs 460/97) dirette ad arrecare prevalentemente benefici a minori in situazione di deficit culturale, per condizioni ambientali e familiari, che risiedono abitualmente nel territorio di operatività dell’associazione.
In particolare questa potrà:
- Gestire il MUSEO DELL’ARTE OLEARIA e cultura contadina dato in comodato all’associazione dagli eredi Noia di Trebisacce (Noia Francesco, Noia Salvatore, Noia Renato) come da scrittura private del 14.04.2005, registrata in Amendolara (CS) il 15.04.2005 al n.632, serie 3.”
Il presente verbale và inserito nell’ultima pagina del precedente statuto, per farne parte integrante e sostanziale, e in forma di scrittura privata, sarà depositato presso il locale Ufficio del Registro.
L’Assemblea delibera, altresì, di rinnovare la richiesta di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus della Calabria con l’annotazione integrativa di cui al presente verbale.
Non essendovi più nulla da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 17,30.
Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del primo comma dell`art. 8 della Legge 266/91.
Il Segretario Il Presidente Dott. Noia Renato Prof. Noia Francesco